Whistleblowing

Cos’è il Whistleblowing?

Il whistleblowing rappresenta uno strumento determinante per contrastare i fenomeni corruttivi. Infatti i primi in grado di rilevare comportamenti o situazioni anomale all’interno di un’impresa o di un ente pubblico sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità.
Il Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower (informatore), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Chi è il Whistleblower?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Le seguenti categorie di soggetti possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite:
• Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico
• Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti
• Dipendenti degli enti pubblici economici
• Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate
• Dipendenti delle società in house anche se quotate
• Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo
• Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013
• Dipendenti degli organismi di diritto pubblico
• Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio
• Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
• Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
• Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
• Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
• Azionisti (persone fisiche)
• Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

 

Quando si può segnalare?

• Quando il rapporto giuridico è in corso;
• Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
• Durante il periodo di prova;
• Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione e che consistono in:
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Quali sono i canali di segnalazione?

Sono stati predisposti diversi canali di segnalazione ai quali accedere seguendo le regole che riportiamo più sotto.
1. interno (presso l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento)
2. esterno (ANAC)
3. divulgazione pubblica
4. denuncia all’Autorità giudiziaria

1. Canale interno (presso l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento)
In via prioritaria, i segnalanti devono utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di alcune condizioni (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito) possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
La gestione del canale di segnalazione interna per i soggetti del settore pubblico cui è fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) spetta a quest’ultimo.
Con riferimento al sistema scolastico, la delibera ANAC 430/2016 ha disposto: “tenuto conto dell’articolazione periferica del sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono tra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione ministeriale, si ritiene di individuare il RPC nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale. Considerato l’ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPC.”
Pertanto, in ambito scolastico, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT ossia all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento.

2. Canale esterno
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno segnalando quindi ad ANAC quando:
• non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge
• la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
• la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

3. Divulgazione pubblica
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
• la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4. Denuncia all’Autorità giudiziaria

Come viene protetta la riservatezza del segnalante?

Il segnalante può decidere di non rimanere anonimo. In questo caso, l’identità del segnalante, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Cosa si intende per ritorsione?

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
Alcuni esempi di comportamenti ritorsivi
• il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
• la retrocessione di grado o la mancata promozione
• il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro
• la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa
• le note di merito negative o le referenze negative
• l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
• la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo

A chi si estende la protezione?

La protezione si applica anche:
• al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
• alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
• ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
• agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.